Statuto - Gruppo Italiano Dressage

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Statuto

Chi Siamo
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GRUPPO ITALIANO DRESSAGE (GID)

STATUTO

Art.1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “GRUPPO ITALIANO DRESSAGE associazione sportiva dilettantistica”, in breve G.I.D. o GID, con sede in Via Cascina Palazzina snc 20080 ALBAIRATE (MI)

L’Associazione si fregia degli stemmi qui raffigurati ed i suoi colori sociali sono BIANCO ROSSO VERDE, ed è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

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Art.2 - Scopi

a)     L’associazione ha scopo di propagandare l’attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare e organizzare manifestazioni, competizioni, gare, tornei, campionati;

b)    sotto l’egida e con l’autorizzazione della FISE, indire e collaborare in manifestazioni e gare;

c)     istituire corsi interni di formazione e di addestramento;

d)    realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre;

e)     svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;

f)     rappresentare presso la F.I.S.E. i praticanti dello sport equestre nella disciplina del Dressage;

g)    studiare e fare proposte alla F.I.S.E. per sviluppare, razionalizzare ed uniformare l'addestramento  del cavallo e del cavaliere;

h)     organizzare, su mandato della F.I.S.E. dei corsi e delle conferenze tenuti da istruttori italiani e stranieri, per cavalieri, istruttori, associati e non;

i)      segnalare alla F.I.S.E. i nominativi dei cavalieri ritenuti idonei a frequentare Corsi di Dressage;

j)      collaborare all'organizzazione di gare di Dressage regionali, nazionali ed internazionali, curando in particolar modo che vi siano possibilmente delle categorie riservate a Pony, Juniores e Young Riders;

k)     informare gli associati su quanto si fa e si organizza per il Dressage in Italia ed all'estero;

l)      incoraggiare la partecipazione di cavalieri italiani nelle competizioni di Dressage Nazionali, Internazionali ed Olimpiche;

m)   divulgare la cultura del Dressage nel mondo equestre italiano nel rispetto per il cavallo.

L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

 

Art.3 - Aggregazione

L’associazione procederà alla propria aggregazione nazionale alla FISE. Con l’aggregazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società aggregate.

 

Art.4 - Funzionamento

L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; il tutto previa approvazione e delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art.5 – I Soci

1.     I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a)     Onorari

b)    Fondatori

c)     Sostenitori

d)    Effettivi

e)     Juniores

2.     Non possono essere ammessi Soci temporanei.

3.     Possono essere Soci Onorari:

a)     I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione;

b)    Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento;

4.     Le nomine a Socio Onorario sono riservate all’Assemblea Straordinaria dei Soci su Proposta del Consiglio Direttivo.

5.     I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto.

6.     Sono Soci Fondatori le persone indicate nell’Atto Costitutivo.

7.     Sono Soci Sostenitori i cittadini italiani e stranieri, sprovvisti di patente F.I.S.E., che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall’Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Il Consiglio direttivo determina annualmente il contributo minimo per i Soci Sostenitori.

8.     I Soci Sostenitori non  possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto.

9.     Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri, muniti di patente discipline olimpiche F.I.S.E. (patente agonistica) o di patente ludica in corso di validità, che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall’Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

10.  Hanno diritto di voto alle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci Effettivi di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione. La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

11.  Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, muniti di patente discipline olimpiche F.I.S.E. (patente agonistica) o di patente ludica in corso di validità, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta dall’esercente la potestà, che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.  I Soci Juniores non possono essere eletti alle cariche sociali e il diritto si voto alle Assemblee è demandato al genitore o all’esercente la potestà che ha assunto l’obbligo relativo.

13.  Domanda di ammissione

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto limitatamente e secondo quanto previsto e stabilito dall’art. 5 e suoi comma 1/13.

 

Art.6 – Doveri e diritti dei Soci

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri per l’adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun Socio può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

a)     Per dimissioni;

b)    Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l’addebito del versamento;

c)     Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

d)    Per radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

 

Art.7 - Durata

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati, aziende o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati, aziende od enti, entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e/o assegnati.

 

Art.9 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea, limitatamente a quanto previsto dall’Art. 5 e suoi comma 1/13.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

 

Art.10 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo.

Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.

L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

 

Art.11- Organi Associativi

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell’associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori.

 

Art.12 - Assemblea

L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

 

Art.13– Compiti dell’Assemblea

L’assemblea riunita in via ordinaria:

-         approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

-         delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione; nonché in merito all’approvazione di eventuali regolamenti e norme sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo o dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

-         nomina per elezione – a scrutinio segreto e con distinte votazioni - il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

L’assemblea è convocata, in via straordinaria:

-         per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;

-         per nominare mediante elezione – a scrutinio segreto – il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri nel caso in cui una di queste figure non porti a termine il proprio mandato causa dimissioni, mancanze, revoche o altro.

-         quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

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Art.14 – Riunione e costituzione dell’Assemblea

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, avverrà minimo 15  giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Avranno diritto di voto solo i Soci Effettivi. Per i Soci Juniores il diritto si voto è demandato all’esercente la potestà che ha assunto l’obbligo relativo.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L’associato (Socio Effettivo o esercente la potestà del Socio Junior) può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato (Socio Effettivo o esercente la potestà del Socio Junior)  purché munito di delega scritta; ogni associato( Socio Effettivo o esercente la potestà del Socio Junior) non può essere portatore di più di due deleghe.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L’ Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

 

Art.15 – Presidente Onorario

Il GID può avere un Presidente Onorario, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta di almeno 10 soci o del Consiglio Direttivo - Il Presidente Onorario non può essere eletto alle cariche sociali.

 

Art.16 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea ordinaria; o straordinaria nel caso in cui non porti a termine il proprio mandato per dimissioni, mancanze o per qualsivoglia motivo; tra i Soci Effettivi muniti di patente discipline olimpiche F.I.S.E. in corso di validità, dura in carica quattro anni, decade comunque al termine del quadriennio Olimpico e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.

 

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal consiglio direttivo fra i suoi membri, deve essere munito di patente discipline olimpiche F.I.S.E. in corso di validità. dura in carica quattro anni, decade comunque al termine del quadriennio Olimpico.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei o mancanza ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro due mesi – dell’assemblea per l’elezione della carica Presidenziale

 

Art.18 – Consiglio Direttivo

Premesso che i membri del Consiglio Direttivo devono essere tutti Soci Effettivi muniti di patente agonistica F.I.S.E. in corso di validità e che tutte le cariche Sociali sono a titolo gratuito:

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea), il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra i Soci Effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, decade comunque al termine del quadriennio Olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, muniti di patente discipline olimpiche F.I.S.E. in corso di validità, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche dell’attività sportiva equestre propagandistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Fra i vari compiti si riassumono i seguenti:

a)    emanare qualsiasi regolamento, normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell' Associazione;

b)    prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

c)    redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell' Associazione;

d)    stabilire le quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;

e)    determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

f)     definire l'indirizzo, le strategie e l'utilizzo delle risorse sociali;

g)    approvare eventuali capitoli di spesa relativi a trasferte o spese sostenute dai membri del Consiglio stesso nell’esercizio dell’attività associativa;

h)    stabilire le date delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;

i)      stabilire i termini delle candidature alla cariche sociali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente (per sms, e-mail, posta prioritaria, telegramma, ecc.) che ne fissa l’ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art.19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

 

Art.20 – Collegio dei Revisori - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea. I Sindaci Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio Sindacale dura in carica 4 anni e decade comunque alla fine del quadriennio olimpico, i membri sono rieleggibili ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati.

 

Art.21 – Collegio Probiviri

L’Assemblea Ordinaria nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica 4 anni e decade comunque alla fine del quadriennio olimpico ed i membri sono rieleggibili.

Esso è composto da tre membri. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci ed a comminare le sanzioni di cui all’art. 10.

Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili, secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E., eccetto i provvedimenti di raziazione

 

Art.22 – Delegati di Zona

Il Consiglio Direttivo può nominare in qualunque località dei Delegati di zona che rappresentino l’Associazione e ne seguano l’attività.

 

Art.23– Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

-        per dimissioni;

-        per mancanza;

-        per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, la mancanza o la revoca, dei dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata del quadriennio.

Se nel corso di tale  periodo si verificasse qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.

In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall' Assemblea, il Presidente dovrà, entro due mesi, convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni, mancanza o revoca del Presidente si procederà ad una nuova elezione per la carica presidenziale convocando l’assemblea straordinaria, dei Soci, entro due mesi, per effettuare una nuova votazione e la persona eletta rimarrà in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni, mancanza o revoca del Vice Presidente si procederà ad una nuova nomina nell’ambito dei membri eletti nel Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, mancanza o revoca di uno dei membri del Collegio dei Revisori i del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo procederà ad eleggere un sostituto; nel caso in cui venissero a mancare due membri o l’intero Collegio, dei Revisori o dei Probiviri, si procederà ad una nuova elezione per le cariche dei suddetti Organi convocando l’assemblea straordinaria dei Soci, entro due mesi, per effettuare una nuova votazione ed i membri eletti rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico

 

Art.24 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

 

Art.25 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.

Ogni Socio Effettivo e l’esercente la potestà del Socio Juniores, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art.26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FISE.

 

ART.27 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L’ Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

 

Art.28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

 

Art.29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme stabilite e deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea e, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 14 Settembe 2009

Firme del Presidente e di tutti i presenti all’assemblea di approvazione

 
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